Immigrazione
► L'assistenza sanitaria in Italia


In generale bisogna distinguere fra stranieri residenti e stranieri temporaneamente presenti.
Gli stranieri regolarmente soggiornanti per soggiorno breve, e pertanto senza obbligo d’iscrizione al SSN hanno diritto a ricevere:

  • immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilità gli oneri sono a carico del Ministero dell’interno)
  • le altre prestazioni previo pagamento delle tariffe regionali, (incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti.  

I cittadini stranieri, soggiornanti regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi, si possono distinguere tra iscritti obbligatoriamente al SSN e facoltativamente iscritti.
Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini peruviani.
Iscrizione obbligatoria al SSN per i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validita’ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

  • lavoro subordinato (anche stagionale);
  • lavoro autonomo;
  • attesa occupazione;
  • motivi familiari;
  • asilo politico;
  • protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007);
  • motivi umanitari;
  • art. 18, comma 1 T.U. per protezione sociale
  • art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore non espellibile
  • art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio
  • art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea
  • richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dell’istanza alla definizione della procedura, incluso l’eventuale ricorso giurisdizionale);
  • affidamento (per il minore affidato a comunità familiare o istituto di assistenza)
  • attesa adozione
  • acquisto della cittadinanza

 

Non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria gli stranieri titolari di:
  • permesso ex art. 27, comma. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede all’estero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare l’IRPEF in Italia;
  • permesso per affari.


Obbligo di contribuzione

  • L’iscrizione obbligatoria comporta parità di doveri con il cittadino italiano quanto ad obbligo di contribuzione 
  • I lavoratori stranieri hanno diritto all'assistenza sanitaria in virtù del loro rapporto di lavoro, pagando i contributi per il servizio sanitario nazionale. I parenti a carico dei lavoratori beneficiano dell'assistenza sanitaria in virtù del legame di parentela. 
  • I titolari di permesso per richiesta di asilo sono equiparati agli iscritti al collocamento (esonero dall’obbligo di partecipazione alla spesa) 
  • I detenuti stranieri (anche in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena) iscritti al SSN per il periodo di detenzione sono esonerati dalla partecipazione alla spesa 


Durata dell'iscrizione obbligatoria

  • L’iscrizione obbligatoria comporta parità con il cittadino italiano quanto a validità temporale 
  • L’iscrizione non cessa in fase di rinnovo del permesso di soggiorno (non deve quindi essere rinnovata annualmente, ne’ confermata in fase di rinnovo l’iscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso o in caso di espulsione (comunicati alla ASL dalla questura), salvo l’esibizione di documentazione attestante la pendenza di ricorso; l’iscrizione cessa anche in seguito al venir meno delle condizioni per l’iscrizione obbligatoria (ai fini del mantenimento dell'iscrizione in fase di rinnovo del permesso, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)

 

L’assistenza sanitaria per i soggetti tenuti obbligatoriamente a iscriversi al SSN corrisponde a un diritto/dovere connesso al soddisfacimento di certi requisiti relativi al tipo di soggiorno o di attività; l’erogazione delle prestazioni non e’ quindi condizionata all’effettiva iscrizione, ma deve essere immediata (si procede eventualmente all’iscrizione d’ufficio); inoltre, purché la richiesta di permesso di soggiorno sia stata effettuata nei termini di legge, il diritto all’assistenza retroagisce a partire dalla data di ingresso in Italia.

Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, può' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Min.Salute 17/4/2007)

 

Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente

L’iscrizione obbligatoria comporta parità di diritti con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata in Italia.
Agli iscritti obbligatoriamente al SSN e’ garantita l’assistenza riabilitativa e protesica


Obbligo assicurativo per i cittadini stranieri soggiornanti per altri motivi per più di tre mesi

I cittadini stranieri con permesso di durata superiore a tre mesi per residenza elettiva, motivi religiosi, personale accreditato presso le rappresentanze diplomatiche, dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, etc.) o con permesso per studio o per persone collocate alla pari, ovvero genitori ricongiunti ultrasessantacinquenni hanno obbligo di assicurarsi dal rischio di malattia, infortunio e gravidanza; se non sono già iscritti obbligatoriamente al SSN (ad es. perché hanno attività lavorativa in corso) possono:

  • stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternità, con istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
  • iscrizione volontaria al SSN

Gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata inferiore a 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorità di frontiera o al questore .


Copertura dei familiari degli iscritti

  • L’assistenza copre anche i familiari regolarmente soggiornanti in Italia a carico del cittadino straniero iscritto obbligatoriamente o volontariamente, salvo i casi di contributo forfetario, nei quali, per estendere l’assistenza e’ necessario il pagamento del contributo completo equivalente
  • Ai figli minori soggiornanti in Italia di straniero iscritto (salvo i casi di contributo forfetario) l’assistenza e’ erogata fin dalla nascita, anche nelle more dell’iscrizione


Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale

Gli stranieri regolarmente soggiornanti ma non ammessi all’iscrizione al SSN hanno obbligo di stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternità, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale


Assistenza sanitaria per i cittadini extracomunitari illegalmente soggiornanti

Gli stranieri illegalmente soggiornanti hanno diritto, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, a tutte le cure urgenti (non differibili, se non con danno per la vita o per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nell’immediato, ma che col tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la vita), anche a carattere continuativo (ciclo terapeutico e riabilitativo completo). Inoltre hanno diritto a:

  • alla tutela della gravidanza e della maternità
  • alla tutela della salute del minore
  • a vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
  • interventi di profilassi internazionale
  • profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
  • cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza

 

L’accesso alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente soggiornante può comportare, a seguito delle nuove norme denominate DDL Sicurezza, la segnalazione all’autorità di Pubblica sicurezza, in ogni caso la struttura sanitaria ha comunque obbligo di rilevare le generalità dello straniero, ai fini dell’accertamento eventuali responsabilità dei sanitari, comunicazione alle autorità diplomatiche del paese di appartenenza o notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive.
In caso di straniero illegalmente soggiornante in condizioni di indigenza, le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dell’interessato, salva la partecipazione alla spesa a parità con l’italiano.
In sede di prima erogazione di prestazioni, allo straniero illegalmente soggiornante e’ assegnato un codice anonimo (STP, Straniero Temporaneamente Presente), valido per 6 mesi (rinnovabile) su tutto il territorio nazionale per la rendicontazione e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili da parte delle farmacie convenzionate (con partecipazione alla spesa a parità con l’italiano).
In caso di Stato di indigenza dichiarato dallo straniero, con sottoscrizione di apposito modulo, al momento dell’assegnazione del codice STP; dichiarazione valida per 6 mesi con esonero dello straniero indigente dalla partecipazione alla spesa (a parità con l’indigente italiano) in caso di prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nell’ambito di protocolli d’intesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base) urgenze, stato di gravidanza .