Immigrazione
► Le prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali previste dal nostro ordinamento possono essere economiche e non economiche.
 
Prestazioni assistenziali economiche:
  • provvidenze economiche per gli invalidi civili, pensione di invalidità, assegno mensile, indennità d'accompagnamento, indennità mensile di frequenza (per invalidi di età minore di 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria età o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.) 
  • provvidenze economiche per i ciechi civili (pensione ai ciechi assoluti, indennità d'accompagnamento, pensione ai ciechi ventisimisti). 
  • provvidenze economiche per i sordomuti (pensione a favore dei sordomuti, indennità di comunicazione) 
  • assegno sociale. 
  • indennità di ricovero o cura ambulatoriale, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento per i malati di tubercolosi 
  • provvidenze economiche e i sussidi previsti ed erogati dagli Enti Locali per i cittadini considerati indigenti 
  • sussidi comunali previsti in favore dei malati Hanseniani (lebbra) e ai loro familiari.
 
Prestazioni assistenziali non economiche
  • collocamento obbligatorio al lavoro 
  • prestazioni sanitarie specifiche 
  • ricoveri in centri di riabilitazione e per la rieducazione psico-motoria 
  • esenzione dai ticket previsti per la partecipazione alle spese di prestazioni diagnostiche e di laboratorio 
  • fornitura di protesi e presidi ortopedici

Le prestazioni assistenziali per i cittadini stranieri

L'art. 41 del d.lgs. 286/1998 introduceva nel nostro ordinamento il principio della parità di trattamento dei cittadini extracomunitari con i cittadini italiani in materia di assistenza sociale. Il testo dell'articolo recitava " gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno con validità di almeno un anno, nonché i minori iscritti nel permesso o carta di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze, anche di natura economica, di assistenza sociale incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti". L'art. 80 comma 19 della L. 388/00 (Legge finanziaria per il 2001) disponeva che “ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 286 del 25/7/98 l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno, per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal D.L. n.237 del 18/6/98 e degli arrtt. 65 e 66 della legge n.448 del 23/12/98  e successive modifiche"

Con tale innovazione legislativa pertanto si produceva una sostanziale distinzione per l’accesso alle prestazioni assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari in base alla tipologia del titolo di soggiorno in possesso.