Immigrazione
►Le prestazioni previdenziali
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Indennitą di disoccupazione
Lavoratori Stranieri
L'indennità di disoccupazione è erogata nel paese in cui si verifica l'evento. Per raggiungere i requisiti di anzianità contributiva utili a maturare il diritto alla prestazione si possono cumulare i periodi di lavoro svolti nei paesi UE o in altri paesi legati all'Italia da una apposita convenzione.
Come in precedenza evidenziato il Regolamento UE 859/2003 prevede che i lavoratori extracomunitari con periodi di contribuzione maturati in più paesi dell’Unione, possano sommarli ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per ottenere l’indennità di disoccupazione.
Poiché l’indennità non è esportabile fuori dai paesi UE o legati all’Italia da una convenzione bilaterale, è necessaria apposita dichiarazione per eventuali periodi di residenza in paesi diversi. Per i lavoratori extracomunitari, provenienti da paesi non in Convenzione con l’Italia, l’indennità non viene corrisposta nei periodi in cui non risiedono in Italia, salvo per i periodi di assenza relativi a gravi e documentati motivi.
Espatrio
L’indennità non viene corrisposta per il periodo in cui il disoccupato espatria in Paesi non membri dell’Unione Europea o non convenzionati.
I lavoratori che espatriano per “brevi periodi” conservano invece il diritto all’indennità in caso di espatrio per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia (es. lutto familiare, congedo matrimoniale, ecc.). Gli assicurati devono però presentare idonea documentazione attestante i motivi dell’espatrio.

