Immigrazione
Le prestazioni previdenziali
► Lav.extracomunitari non pił soggiornanti in Italia


Lavoratori extracomunitari non più soggiornanti in Italia al momento della richiesta della prestazione pensionistica assicurati prima del 01/01/1996. 
 
Per questi lavoratori troverebbe applicazione le disposizioni combinate dell'articolo 18 della legge 189/2002 e della Circolare INPS 45/2003,
• 65 anni di età per gli uomini e per le donne;
• 20 anni di contribuzione effettivamente versata;
• in caso di morte prima del raggiungimento dei 65 anni di età agli aventi diritto non spetta la liquidazione di alcuna prestazione di reversibilità. Solo per gli assicurati INPDAP spetta la liquidazione di una pensione una tantum.
 
 
Lavoratori extracomunitari non più soggiornanti in Italia al momento della richiesta della prestazione pensionistica assicurati dopo il 01/01/1996. 
 
Anche per questi cittadini vale il combinato disposto precedentemente citato, cambiano però i requisiti richiesti:
•65 anni di età per gli uomini e per le donne;
•contribuzione assicurativa effettivamente versata, anche in deroga al minimo contributivo vigente fissato in 5 anni, ragione per cui è sufficiente anche un'unica settimana contributiva;
•anche per questa categoria in caso di morte e quindi di mancato raggiungimento del requisito anagrafico di 65 anni agli aventi diritto non spetterebbe la liquidazione di alcuna prestazione di reversibilità.