Immigrazione
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Le prestazioni previdenziali
Per i lavoratori extracomunitari vige il principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani. Pertanto per costoro valgono sia le norme vigenti in materia di pensione di anzianità per lavoratori dipendenti e autonomi sia le norme vigenti per le prestazioni per vecchiaia nel sistema retributivo o misto e per il sistema contributivo.
Rispetto a questo principio generale sono presenti nella nostra legislazione alcune eccezioni.
La prima eccezione riguarda i lavoratori stragionali extracomunitari. L'articolo 25 d.lgs. 286/1998 prevede per questi lavoratori l'eliminazione del diritto a vedersi liquidate le prestazioni relative alla disoccupazione involontaria e all'assegno al nucleo familiare. I relativi contributi versati dal datore di lavoro vengono destinati al Fondo nazionale per le politiche migratorie (ora confluito nel Fondo nazionale politiche sociali). Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia.
La seconda eccezione riguarda i lavoratori stranieri non più soggiornanti in Italia. La legge Bossi-Fini ha apportato alcune modifiche al trattamento previdenziale dei lavoratori extracomunitari che tornano nel loro paese di provenienza. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 per i lavoratori extracomunitari che rimpatriavano a titoli definitivo veniva riconosciuto, a prescindere da accordi di reciprocità tra l'Italia e il loro paese, il diritto a ottenere il rimborso dei contributi versati fino a quel momento, maggiorati del 5% (L.n. 335/1995 art. 3, comma 13). Con la nuova legge tale facoltà è stata eliminata. L'art. 18 L. 189/2002, riformulando il vecchio art. 22 d.lgs. 286/1998 comma 13, recita: “Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo …..“.
Ai lavoratori rimpatriati spetta la liquidazione di una prestazione pensionistica anche in presenza del mancato raggiungimento del requisito minimo, richiesto dalla legge 335/95, di 5 anni di contribuzione.
Bisogna evidenziare che il requisito richiesto di 65 anni, produce per le lavoratrici donne, non più soggiornanti nel nostro Paese, un innalzamento di 5 anni rispetto al normale pari requisito (60 anni) per le donne italiane o straniere soggiornanti in Italia per conseguire la pensione di vecchiaia.
Schede di riepilogo:
- ► Lavoratori extracomunitari in Italia
- ► Lav.extracomunitari non pił soggiornanti in Italia
- ► Assicurazioni contro gli infortuni e le M.P.
- ► Assegno al nucleo familiare
- ► Indennitą di disoccupazione

