Immigrazione
Le procedure per il rilascio e rinnovo dei titoli
► Permesso Lungo soggiornanti


 

 

 

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito dal mese di febbraio 2007 la carta di soggiorno. Per ottenere questo titolo di soggiorno, il cittadino straniero deve essere in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. Non è rilevante il tipo di permesso di soggiorno posseduto; può essere un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per famiglia, per residenza, per motivi religiosi, ecc.
Non possono richiedere il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” gli stranieri in possesso di uno dei seguenti permessi di soggiorno: - studio o formazione professionale; - motivi umanitari o protezione o asilo; - turismo, missione, affari, invito, o comunque altri permessi di breve durata.
 
Ai fini del calcolo dei cinque anni, non si tiene conto dei periodi trascorsi in Italia con un permesso di breve durata (turismo, missione etc)
Ulteriore requisito fondamentale è il possesso di un determinato reddito. Il cittadino deve infatti dimostrare la disponibilità di un reddito derivante da una fonte lecita che non deve essere inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale che per il 2009 è pari a € 5.142,67 . Lo straniero può richiedere il “permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo” anche per i familiari per i quali può chiedere il ricongiungimento che ricordiamo sono :
  • coniuge di età non inferiore a 18 anni, purché non sia intervenuta separazione legale
  • figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore età deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza,) non coniugati anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)
  • genitori a carico, se privi di altri figli in Perù ovvero se hanno più di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute. La verifica della condizione di "carico" spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare Italiana
  • figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidità totale
Il ricongiungimento con genitori e figli maggiorenni a carico può essere chiesto anche dal coniuge, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari
 
In questo caso lo straniero deve dimostrare di possedere un reddito aumentato della metà dell’importo annuo dell’assegno sociale per ogni singolo familiare. Nel caso quando di due o più figli di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo è pari al doppio dell’assegno sociale ( € 10.285,34); I figli minori di 14 anni sono iscritti nel “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” del genitore. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Nel caso di richiesta del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” non solo per sé, ma anche per i familiari, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed inoltre che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria. Questo requisito deve essere dimostrato con un certificato da allegare alla domanda.

Il possesso del titolo di lungo soggiornante Ce sono le medesime attribuite ai titolari della vecchia carta di soggiorno:
♦ possibilità di ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto;
 possibilità di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (assegno sociale, di invalidità, ecc.), di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, accesso agli alloggi di edilizia popolare, a condizione che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
 svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata o riservata al cittadino italiano. In particolare non deve stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
 
La domanda può essere presentata in qualunque momento, appena conseguiti i requisiti, e quindi non occorre che il permesso di soggiorno di cui si è in possesso sia prossimo alla scadenza.
 
Come per i rinnovi dei permessi di soggiorno e seguendo la stessa procedura, il cittadino può rivolgersi al Patronato ITAL UIL per avere assistenza nella compilazione della domanda che verrà inoltrata telematicamente dai nostri operatori.