Immigrazione
L'ingresso in Italia
► Ingresso per Ricongiungimento familiare


Il cittadino straniero regolarmente soggiornante può chiedere di ricongiungersi con i propri familiari residenti all’estero.

Familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento
I familiari per cui può essere chiesto il ricongiungimento sono:
  • coniuge di età non inferiore a 18 anni, purché non sia intervenuta separazione legale
  • figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore età deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza,) non coniugati anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)
  • genitori a carico, se privi di altri figli ovvero se hanno più di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute. La verifica della condizione di "carico" spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare Italiana
  • figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidità totale  
Il ricongiungimento con genitori e figli maggiorenni a carico può essere chiesto anche dal coniuge, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari.
 
Requisiti per il ricongiungimento
Requisiti da soddisfare da parte richiedente il ricongiungimento:
  • disponibilità di un alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per l’edilizia popolare pubblica, atto di conformità rilasciato dal comune di residenza, ed inoltre che sia fornito dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico – sanitaria, atto rilasciato dalle ASL. La disponibilità dell’alloggio oltre che dal contratto di proprietà o di affitto può essere dimostrata anche con il contratto di comodato o altra forma di disponibilità. Nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalità, è necessaria la dichiarazione di disponibilità da parte dell'ospitante ad ospitare i familiari che si intende ricongiungere. Inoltre l'alloggio può non coincidere con quello attualmente o successivamente occupato dal richiedente 
  • disponibilità di un reddito da fonti lecite (anche derivante dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiore all’importo dell'assegno sociale (per il 2008, 5.142 euro) aumentato di metà di tale importo per ciascuno dei familiari che vengono a formare, con il richiedente, il nucleo familiare. La quota relativa ai figli di età inferiore a 14 anni e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale anche se il loro numero e' superiore a due
  • disponibilità di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di età superiore a 65 anni, ovvero l'iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto dal Ministero Lavoro-Salute.
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