Immigrazione
►L'ingresso in Italia
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Ingresso per motivi di Studio
Richiesta visto di ingresso
Documentazione da presentare da parte dello studente :
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domanda di pre iscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilità di posti
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titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolarità) ed eventuale idoneità per l’accesso all’università nel paese di provenienza
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documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza
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dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori all’importo dell’ assegno sociale mediante fidejussione, bonifico o versamento, garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno
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indicazione di un alloggio in Italia
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disponibilità di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno
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copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN
Borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi garantiti da soggetti pubblici o privati concorrono al computo dei mezzi economici disponibili .
Per l’ammissione ai corsi universitari sono previste Prove di ammissione:
in lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero programmato ed inoltre prove di accertamento supplementari per studenti provenienti da paesi in cui l’ammissione sia a numero chiuso
E’ possibile, in caso di mancata selezione, di immatricolazione dello studente idoneo allo stesso corso in altro ateneo o a corso affine nello stesso o in altro ateneo, per i quali vi siano posti residui
Esonero dalla prova di italiano e ammissione fuori quota per studenti in possesso di diploma di lingua e cultura italiana (ad esempio Perugia, Siena), certificati di competenza al massimo livello in lingua italiana (Istituti italiani di cultura), titolo conseguito in Argentina con 5 anni di corso di italiano; esonero dalla prova di italiano in caso di certificato di competenza in lingua italiana agli altri livelli ed eventualmente in caso di attestato di frequenza a corsi di lingua di altre università.
Permesso di soggiorno per studio universitario
La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio deve essere presentata entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia del cittadino straniero.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio ha durata di 1 anno ed è rinnovabile.
Il rinnovo è possibile previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per il rilascio e superamento di almeno un esame per il primo anno e di almeno due esami per i successivi. Il permesso non è rinnovabile oltre il terzo anno fuori corso.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovabile anche al fine di proseguire gli studi, previa autorizzazione dell'Università con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per cui lo straniero ha fatto ingresso a condizione che la domanda sia presentata almeno 30 gg. prima della scadenza del permesso.
La legislazione italiana riconosce piena parità dello studente straniero con lo studente italiano per tutte le misure a sostegno del diritto allo studio, incluse borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi. Le legge prevede la possibilità per le Regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri in condizioni disagiate.
La certificazione delle condizioni economiche dello studente straniero viene rilasciata dall’autorità del paese di provenienza, con traduzione da parte della Rappresentanza italiana.
Ingresso per studio non universitario
E' consentito l’ingresso per studio:
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di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilità di mezzi di sostentamento e della validità dell’iscrizione o pre-iscrizione al corso
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di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell’ambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dell’istruzione
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di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilità di mezzi di sostentamento, la validità dell’iscrizione o pre -iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso; visto rilasciabile solo in caso di convivenza con genitori titolari di visto per residenza elettiva
Diritti del titolare di permesso di studio
Il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio ha diritto:
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al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata maggiore di un anno)
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all’iscrizione facoltativa al SSN, con il pagamento del contributo forfettario. Non sono coperti dall'assicurazione i familiari; per estendere l’assistenza e’ necessario il pagamento anche per loro del contributo completo N.B. lo studente straniero che risulta già iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perché conserva l’iscrizione precedente a titolo obbligatorio
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all’assistenza sociale a parità con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano di

