Immigrazione
►L'ingresso in Italia
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Ingresso per motivo di Lavoro subordinato
I cittadini stranieri che intendono soggiornare in Italia per motivi di lavoro subordinato, a tempo determinato od indeterminato, autonomo o per lavoro stagionale, devono ricevere una offerta nominativa di lavoro da parte di un datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente soggiornante.
Le richieste possono essere avanzate entro il tetto di quote di ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari, stabilito con Decreto annuale dal Governo, il cosiddetto Decreto Flussi.
Il Decreto flussi d’ingresso stabilisce quote distinte per ingressi per lavoro subordinato, per collaboratori domestici e cura della persona, autonomo e lavoro stagionale. Nell’ambito di questi ingressi distinti sono previste delle quote riservate ai cittadini appartenenti a Nazioni con cui l’Italia ha sottoscritto accordi inerenti i flussi migratori.
Il datore di lavoro che richiede l’ingresso del cittadino straniero deve innanzitutto presentare un'apposita richiesta nominativa di nulla osta in via telematica tramite il Ministero dell’Interno allo Sportello Unico per l'immigrazione competente per territorio in cui si svolgerà l'attività lavorativa, o dove ha sede il datore di lavoro oppure dove ha sede legale l'azienda che presenta la richiesta nominativa.
IL Patronato ITAL in virtù del Protocollo siglato con il Ministero dell’Interno è abilitato ad assistere ed inoltrare per conto del datore di lavoro le domande del Decreto Flussi.
Il modulo telematico contiene la richiesta di queste principali informazioni: a) le generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la sua denominazione e sede (se si tratta di lavoro a domicilio le complete generalità del datore di lavoro committente); b) le generalità del lavoratore straniero e del documento di viaggio (passaporto o documento equipollente); c) l'impegno di assicurare al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o quelli comunque applicabili; nel caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non deve essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale; d) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e di reddito del datore di lavoro; e) l'impegno da parte del datore di lavoro a garantire un alloggio idoneo, e l'impegno alle spese del viaggio di ritorno del lavoratore nel Paese di provenienza; f) l'impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti al datore di lavoro, l'esistenza di espulsioni o condanne penali a carico del lavoratore, lo Sportello Unico per l'immigrazione rilascia l'autorizzazione al lavoro, nulla osta, se sussiste la disponibilità di posto nell'ambito della quota prevista dal decreto sui flussi. In via telematica trasmette alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare il nulla osta al lavoro. Dopo il rilascio del nulla osta al lavoro lo Sportello Unico convoca con lettera raccomandata il datore di lavoro per il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di lavoro. Il datore deve recarsi il giorno dell'appuntamento con - Una marca da bollo da 14.62 - Lettera di convocazione dello Sportello Unico - copia del documento del datore di lavoro - certificato di idoneità alloggiativa se richiesto dallo Sportello Unico Il datore di lavoro ritira il nulla osta in originale e firma il contratto di lavoro in tre copie. Tale contratto rimane presso gli uffici dello Sportello Unico poiché dovrà essere sottoscritto dal lavoratore straniero al momento del suo ingresso in Italia Il datore di lavoro deve inviare il nulla osta al lavoro in originale (è consigliabile tenere comunque una copia) al cittadino extracomunitario, documento necessario per la richiesta del visto di ingresso per lavoro. Il cittadino straniero, viene convocato con comunicazione ufficiale presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, presenta la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato allegando il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico e copia del passaporto in corso di validità. Il nulla osta al lavoro subordinato ha una validità di sei mesi dal suo rilascio pertanto deve essere utilizzata entro e non oltre tale data. A seguito del rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, il lavoratore straniero può fare ingresso in Italia ed entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso deve recarsi allo Sportello Unico competente, per firmare il contratto di soggiorno per motivi di lavoro portando la documentazione riguardante l'idoneità dell'alloggio (qualora richiesta) e il passaporto munito di visto. Al lavoratore vengono rilasciate due copie originali del contratto di soggiorno per lavoro (una va data al datore di lavoro). Lo Sportello Unico consegna al lavoratore i moduli già compilati e la busta per la richiesta del permesso di soggiorno che dovrà inviare tramite gli uffici postali abilitati e inviare la busta con i moduli compilati allegando copia del passaporto con il visto, copia del nulla osta al lavoro, copia del contratto di lavoro e del documento del datore di lavoro, la marca da bollo da 14.62 e l'attestato di pagamento di 27.50 euro per il soggiorno elettronico. Il costo di tale raccomandata è di 30€. L'operatore dell'Ufficio postale rilascia al lavoratore la ricevuta dell’assicurata postale. Tale assicurata, munita di codici identificativi ed anti contraffazione, legittima da subito il lavoratore ad iniziare a lavorare prima di avere materialmente il permesso di soggiorno.

