Cause di servizio ed equo indennizzo
► Equo Indennizzo


L’equo indennizzo è una prestazione risarcitoria – una tantum - in denaro, concessa al lavoratore.

Il risarcimento è posto a carico del datore di lavoro a seguito dell’avvenuto riconoscimento da parte della Commissione medica competente, per menomazioni che abbiano prodotto danni permanenti dell’ integrità fisica o psichica del lavoratore intervenute a seguito di cause dirette o ricollegabili al servizio svolto.
La domanda di equo indennizzo può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento della causa di servizio o successivamente al riconoscimento di quest’ultimo.
Si consiglia di presentare l’istanza congiuntamente alla domanda di causa di servizio onde evitare il decorrere dei termini previsti dalle norme attualmente vigenti.
Qualora l’infermità sia riconosciuta dalla Commissione medica preposta quale dipendente da causa di servizio e sia ascrivibile ad una delle 8 categorie previste dalla tabella A o all’unica categoria prevista dalla tabella B, entrambe allegate al DPR 30/12/81, n. 834, spetta un equo indennizzo, liquidato in denaro, come di seguito riportato.
 
Stipendio tabellare percepito all’atto                     X                                          2
della domanda di equo indennizzo                                                    (due volte lo stipendio)
 
L’importo dell’equo indennizzo sarà ridotto del 25% qualora il dipendente abbia superato i 50 anni di età e del 50% qualora abbia superato il 60° anno di età.
 
La domanda relativa alla concessione dell’equo indennizzo può essere presentata, entro sei mesi dal decesso, anche dagli eredi del lavoratore ovvero del pensionato.
 
Cumulo con rendita INAIL
In virtù del fatto che i dipendenti pubblici hanno una doppia tutela (causa di servizio e rendita INAIL), non può procedersi due volte al risarcimento per la stessa patologia o infortunio subito.
In questi casi deve essere dedotto dall’importo di equo indennizzo ciò che il lavoratore percepisce da assicurazioni a carico della pubblica amministrazione.
 
Cumulo con pensione di privilegio
Qualora le stesse infermità abbiano dato luogo alla concessione della pensione privilegiata, l’equo indennizzo è cumulabile con la pensione solo per il 50%; in questo caso l’Ente che ha liquidato l’indennizzo può chiedere la restituzione del 50% dell’importo erogato a tale titolo.