Handicap
► Tutela previdenziale dell'handicap


 


Soggetti interessati
Possono fruire delle agevolazioni lavorative previste dalla legge i lavoratori dipendenti pubblici o privati: coniuge, genitori, parenti o affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave e gli stessi lavoratori disabili. I parenti e gli affini di terzo grado solo al sussistere di determinate condizioni (art. 24 L. 183/10).

Inoltre hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza consenso ad altra sede.

Le agevolazioni sono concesse purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Solo un lavoratore dipendente può usufruire dei tre giorni per l’assistenza alla stessa persona con handicap grave (referente unico), ad esclusione dei genitori. 
 

Accertamento dell’handicap grave
Per ottenere i benefici è necessario che vi sia l’accertamento di handicap grave.
Dall’1.1.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di handicap, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’Inps esclusivamente per via telematica, su apposita modulistica.

L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali per i successivi adempimenti di accertamento sanitario.

La sindrome di Down può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”.

Per i grandi invalidi di guerra o soggetti ad essi equiparati, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o copia del decreto concessivo della stessa, sostituisce la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni Asl.

Per coloro che sono affetti da patologie gravi stabilizzate o ingravescenti previste dal DM 2.8.2007, o da patologie oncologiche in atto, è previsto un accertamento accelerato dell’handicap grave che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.
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