Prestazioni assistenziali
► Invaliditā civile

La legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni psico-fisiche congenite o acquisite, non dipendenti da cause di guerra, di servizio o di lavoro, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, sono considerati mutilati e invalidi civili i soggetti ultra sessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni.

A seconda del grado di invalidità si possono distinguere gli invalidi civili in parziali o totali e i benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale di visita.

Grado di invalidità
Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992. La legge considera diverse soglie di invalidità in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.

- 33,3% soglia minima di invalidità: 
  diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici

- dal 46% in poi: 
  diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei centri per l’impiego

Per avere diritto alle prestazioni economiche la legge prevede che il grado di invalidità sia più elevato:

- dal 74% è riconosciuta la qualifica di invalido civile parziale: 
  diritto al pagamento di un assegno mensile

- con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido civile totale: 
  diritto al pagamento della pensione d'inabilità

Qualora la competente Commissione sanitaria abbia accertato che l'interessato si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permenente di un accompagnatore o, a non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all'indennità di accompagnamento.