Sanitą e malattia
Indennizzo per danni da vaccinazioni e trasfusioni
► Benefici previsti dalla legge 210


I benefici economici sono:
  1. l’assegno bimestrale, cumulabile con ogni altro trattamento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente, reversibile per 15 anni, il cui ammontare è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria tabellare, a seguito della decisione effettuata dalla Commissione medica ospedaliera, secondo i criteri previsti dalla legge 210/92. Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

  2. l’indennizzo aggiuntivo pari al 50% dell’indennizzo sopra previsto, per le persone danneggiate qualora contraggano più di una malattia con esito invalidante distinto;

  3. l’assegno una tantum per vaccinazioni nella misura del 30% per ogni anno, dell’indennizzo dovuto dalla legge 210, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.
 
Inoltre, nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare alla Asl, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione, al fine di ottenere l’attribuzione ad una diversa categoria tabellare.
 

A favore dei soggetti danneggiati è prevista l'esenzione dalla spesa sanitaria limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla legge.