Sanitą e malattia
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Prestazioni economiche di malattia INPS
L’indennità economica di malattia
Durante l'assenza dal lavoro per malattia al lavoratore dipendente del settore privato, viene corrisposta l'indennità economica di malattia, in sostituzione della retribuzione, per il periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.
Il diritto all'indennità economica di malattia decorre dal giorno in cui si inizia l'attività lavorativa.
L'indennità è erogata dal datore di lavoro che l'anticipa per conto dell'lnps.
La maggior parte dei contratti prevedono una integrazione economica, sotto forma di retribuzione, da parte del datore di lavoro.
Lavoratori aventi diritto
Hanno diritto all’indennità di malattia i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, con la qualifica di operai, apprendisti, salariati (dal 2009 anche se dipendenti apprendisti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto)
Ai lavoratori con la qualifica di impiegati è garantita, durante il periodo di malattia, la retribuzione da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, ad esclusione degli appartenenti al settore terziario e servizi, per i quali l’indennità è dovuta dall’Inps.
NOTA BENE: Anche i lavoratori parasubordinati hanno diritto ad una particolare indennità di malattia, al sussistere di determinate condizioni e con modalità diverse dai lavoratori dipendenti.
Certificazione di malattia e suo invio
Per ottenere l'indennità di malattia, è necessario che l'infermità venga documentata dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro, mediante apposita certificazione con indicato l'inizio e la durata presunta della malattia; detto certificato viene rilasciato in duplice copia su apposito modulo dal medico curante.
Il lavoratore entro due giorni dalla data di rilascio, deve inviare a mezzo raccomandata con A.R. o con consegna a mano, all'lnps (di abituale residenza), il certificato medico con la diagnosi e la prognosi.
Al datore di lavoro, invece, l'attestato con la sola prognosi.
L'eventuale ritardo nell'invio della certificazione al datore di lavoro o all'Inps comporta la perdita dell'indennità per i giorni di ritardo, a meno che il lavoratore non abbia un giustificato motivo.
Misura dell’indennità a carico dell’Inps
L'indennità da parte dell’Inps spetta dal 4° giorno di malattia, che deve essere calcolato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata nel certificato medico, e viene erogata dall'lnps in queste misure:
- 50% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel periodo mensile scaduto e immediatamente precedente l'inizio della malattia, per i primi 20 giorni;
- 66,66% ( 2/3) della retribuzione media giornaliera di cui sopra, dal 21° giorno.
I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono indennizzabili, tranne nel caso di ricaduta della stessa malattia verificatasi entro 30 giorni o quando il contratto preveda l'indennizzo di tale periodo a carico del datore di lavoro.
Ai lavoratori disoccupati o sospesi, in caso di malattia insorta durante lo stato di disoccupazione o sospensione, l’indennità di malattia viene corrisposta in misura pari ai 2/3 delle misure prima indicate, sempreché la malattia insorga entro i 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.
Durante il ricovero in luoghi di cura l’indennità giornaliera è corrisposta in misura pari ai 2/5 delle misure previste, se il lavoratore non ha familiari a carico.
Tranne i casi di erogazione diretta da parte dell’Inps, l’indennità di regola è anticipata dai datori di lavoro e quasi tutti i contratti di lavoro prevedono, a carico degli stessi datori di lavoro, una integrazione della indennità di malattia sotto forma di retribuzione.
Periodo massimo assistibile
Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato il trattamento economico di malattia viene erogato per un periodo massimo di giorni 180 complessivi in un anno solare.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, fermo restando il periodo massimo indennizzabile di 180 giorni che non può essere superato, l’indennità di malattia viene corrisposta per un numero di giornate pari a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi precedenti la malattia. Nel caso in cui il lavoratore nei 12 mesi precedenti non possa far valere periodi superiori a 30 giorni, l’indennità di malattia è concessa per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare.
Non vengono corrisposti trattamenti economici e indennità di malattia per i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Visite di controllo
L'Inps può predisporre, avvalendosi dei propri medici, su richiesta del datore di lavoro, o di propria iniziativa, visite di controllo sullo stato di salute del lavoratore ammalato, già fin dal primo giorno di assenza, durante fasce orarie di reperibilità fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni compresi le domeniche e i giorni festivi.
Le visite di controllo possono essere effettuate sia a domicilio del lavoratore ammalato durante le fasce di reperibilità, sia previo invito al lavoratore medesimo presso un ambulatorio della Asl o dell’lnps.
In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, qualora sia risultato assente ingiustificato anche alla seconda visita di controllo.
L'assenza a visita di controllo può essere giustificata dalla necessità di effettuare accertamenti specialistici, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore.
Malattie e ferie
La malattia verificatasi durante il periodo di ferie ne sospende il decorso (sentenza n. 616/87 della Corte Costituzionale). Tale principio tuttavia non ha valore assoluto, infatti, pur non essendo necessario che vi sia un ricovero ospedaliero, occorre che l’evento morboso sia tale da risultare incompatibile con l’essenziale funzione di riposo, propria delle ferie. La comunicazione del lavoratore dello stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina dalla data della sua conoscenza da parte del datore di lavoro, la conversione del periodo di malattia, salvo che il datore stesso non provi l’infondatezza del presupposto.
In questo caso sta al giudice di merito valutare la compatibilità tra malattia e bisogno di riposo.

