Maternitą e paternitą
► Particolari categorie di lavoro


Il Testo unico prevede “Disposizioni speciali” relativamente ad alcune tipologie di lavoro, quale ad esempio il lavoro a tempo parziale, quello agricolo, ecc., mentre apposite parti sono dedicate alla tutela della maternità del lavoro autonomo, delle libere professioni, delle lavoratrici parasubordinate, ecc., fino agli assegni di maternità per casalinghe e lavoratrici discontinue.

Per il lavoro a domicilio la corresponsione delle indennità è subordinata alla condizione che all’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto rispettivamente al congedo di maternità (anche a quello anticipato, alla flessibilità dell’astensione obbligatoria) e di paternità ed ai relativi trattamenti economici previsti, ma non anche al congedo parentale, ai permessi giornalieri, ai permessi per malattia del figlio e ai permessi per handicap.
Si applicano anche a questi lavoratori le norme sul divieto di licenziamento.
L’indennità viene corrisposta dall’Inps in misura pari all’80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.

Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf), indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro in atto, il diritto all’indennità economica è subordinato a particolari condizioni contributive, e cioè risultino dovuti o versati, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria, o 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio dell’astensione stessa.
Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità (anche a quello anticipato e alla flessibilità dell’astensione obbligatoria) e di paternità ed ai relativi trattamenti economici previsti, ma non anche a quelloparentale, ai permessi giornalieri, ai permessi per malattia del figlio e i permessi per handicap.

Le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, hanno diritto all’indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi la data effettiva del parto, anche in caso di adozione o affidamento. Il congedo parentale con il relativo trattamento economico (30%) spetta per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale, nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate su un minimale retributivo giornaliero fissato annualmente, diverso per le varie categorie.