Maternitą e paternitą
► Prescrizione e decadenza


Il diritto alle prestazioni economiche di maternità si prescrive nel termine di un anno da quando le stesse sono dovute.
Detta prescrizione deve essere interrotta anche con una semplice lettera di sollecito all’Istituto assicuratore.
Competente per i ricorsi amministativi è il Comitato provinciale dell’Inps.
Circa la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria, occorre rispettare il termine di decadenza di un anno.