Maternitą e paternitą
► Periodi utili ai fini pensionistici


I periodi di astensione dal lavoro da parte della lavoratrice madre, o del padre lavoratore nei casi previsti, costituiscono contribuzione figurativa (a copertura del vuoto contributivo o ad integrazione della retribuzione ridotta a seconda dei casi) utile ai fini del diritto e della misura di tutte le prestazioni pensionistiche.

In costanza di rapporto di lavoro
Per l’accredito non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa:
  • periodi di congedo di maternità (5 mesi), anche anticipata e/o prorogata, o di paternità, (accredito secondo le regole generali);
  • periodi di congedo parentale di 6 mesi fino a 3 anni di età del bambino, (accredito secondo le regole generali);
  • periodi di congedo parentale dai tre anni fino agli otto anni del bambino, (accredito secondo specifiche regole);
  • periodi di malattia del bambino fino ai tre anni di età, (accredito secondo le regole generali);
  • periodi di malattia del bambino dai tre agli otto anni del bambino (accredito secondo regole specifiche);
  • riposi giornalieri dopo il parto (accredito secondo specifiche regole).
 
Periodi di maternità e paternità fuori dal rapporto di lavoro
Il T.U. consente l’accredito figurativo ai fini pensionistici del congedo di maternità (anche anticipato) e la possibilità di riscattare a domanda i congedi parentali, anche se detti eventi si siano verificati fuori del rapporto di lavoro.
Detti periodi sono utili ai fini pensionistici, purché all'atto della domanda vi sia il requisito di almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro,  senza limiti temporali.
La legge Finanziaria per il 2008 ha limitato tale possibilità stabilendo che le disposizioni di legge per l'accredito figurativo ed il riscatto non si applicano ai soggetti che entro il 27 aprile 2001 risultano titolari di pensione.