Maternitą e paternitą
► Figli portatori di handicap grave


I diritti dei genitori
Il T.U. comprende anche la normativa relativa alla legge 104/92 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap), prevedendo alcuni diritti per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap grave, purché non ricoverati presso istituti specializzati, con alcune eccezioni.
La situazione di gravità dell’handicap deve essere certificata dalla Asl competente.
I benefici sono riconosciuti anche se uno dei due genitori non ne ha diritto e anche in assenza dalla convivenza con il figlio portatore di handicap da assistere.
La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap grave, hanno diritto fino a tre anni di età del bambino, al prolungamento del periodo di congedo parentale ordinario, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore.
In alternativa al prolungamento del congedo parentale, la madre o il padre possono fruire di a una o di due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino. Questi riposi, come il prolungamento del congedo spettano in maniera alternativa tra i due genitori.
Al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, o frazionati in ore, anche in assenza di convivenza.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
Nel caso di figlio di 18 anni di età, non convivente, l’assistenza deve essere “sistematica e adeguata”, ed è possibile anche se nel nucleo familiare del disabile sono presenti parenti non lavoratori, badanti, ecc., che possono fornire assistenza.
Questi giorni retribuiti danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa.
Inoltre i genitori lavoratori, anche adottivi, di soggetti portatori di handicap grave, possono fruire di un congedo straordinario retribuito, per un massimo di due anni nel periodo della vita lavorativa del richiedente, anche in forma frazionabile.

L’importo dell’indennità e della copertura figurativa accredita sono stabilite dalla legge, secondo specifici criteri.