Maternitą e paternitą
► Adozioni e affidamenti


Dal 1° gennaio 2008, i congedi di maternità e parentali in caso di adozione e affidamento sono fruiti in analogia con quelli spettanti ai genitori naturali, senza le condizioni prima previste.

Il congedo di maternità/paternità, per le adozioni nazionali e internazionali, e affidamenti preadottivi, viene esteso da tre a cinque mesi dall’ingresso del bambino in famiglia e senza alcun limite di età.
Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale si può richiedere parzialmente anche prima, per i periodi di permanenza all’estero.
Nel caso di affidamento (non preadottivo) il congedo è pari a tre mesi.

Anche il congedo parentale può essere goduto entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, come previsto per i figli naturali, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

I riposi orari giornalieri possono essere fruiti entro il primo anno di ingresso del bambino in famiglia, anche se questo ha superato un anno di età, fino al raggiungimento della maggiore età.