Maternitą e paternitą
► Il congedo parentale


Ultimato il periodo di congedo di maternità o di paternità nei casi previsti, i genitori possono fruire del congedo parentale (ex astensione facoltativa) che è generalmente è di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere prolungato fino al compimento degli otto anni di età, per un periodo complessivo non superiore a 10/11 mesi tra i due genitori, in modo continuativo o frazionato.

L’elevazione del periodo complessivo a 11 mesi è concessa se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, periodo che può essere anche frazionato.
Il diritto di astenersi dal lavoro per i congedi parentali, ed il relativo trattamento economico spetta anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

Nel caso vi sia un solo genitore,nei casi previsti, questo avrà diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a 10 mesi.     
Il padre può fruire del congedo parentale mentre la madre è in congedo obbligatorio.
Il congedo parentale spetta per ogni figlio, e quindi tale disposizione trova applicazione in caso di parto plurimo. Per il parto plurimo non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità.

Fino al terzo anno di età del bambino l’indennità è pari al 30% della retribuzione, erogabile senza condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.

Dal 1° giorno successivo al compimento del 3° anno e fino all’8° anno di età del bambino, dopo che i genitori abbiano già fruito complessivamente dei 6 mesi di astensione, oppure, dopo il compimento del 3° anno per i periodi ancora non fruiti, l’indennità al 30% della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente il congedo è inferiore a un determinato limite stabilito dalla legge, che per il 2009 risulta pari a Euro 14.891,5.