Maternitą e paternitą
► Il congedo di maternitą e paternitą


  • E’ vietato adibire al lavoro le lavoratrici nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto (5 mesi), nonché durante il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.
  • In caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino al completamento dei 5 mesi.
  • I tre mesi di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) dal lavoro spettano anche in caso di interruzione della gravidanza dopo 180 giorni dal suo inizio.
  • E’ prevista la flessibilità dell’astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto, allungando così a quattro mesi l’astensione dopo il parto, a condizione che il medico specialista del S.S.N. e il medico competente ai fini della prevenzione, ove questo sia previsto nell’azienda, attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
  • Anche il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità, per determinati periodi, quando la madre sia deceduta o affetta da grave infermità ovvero in caso di abbandono, o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Trattamento economico
Durante il periodo di congedo di maternità (compreso quello anticipato e/o prorogato) o di paternità, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media giornaliera, percepita nel periodo di paga precedente al periodo di congedo, facendo salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste per le singole categorie da norme integrative contrattuali. Le indennità di maternità vengono corrisposte dai datori di lavoro privati per conto dell’Inps.