Maternitą e paternitą
► Il divieto di licenziamento


Dall’inizio della gravidanza e fino al primo anno di età del bambino:
    • la lavoratrice non può essere licenziata, in caso di licenziamento deve presentare idonea certificazione al proprio datore di lavoro attestante lo stato di gravidanza alla data del licenziamento, entro 90 giorni dal licenziamento;
    • le dimissioni presentate dalla lavoratrice sono subordinate alla convalida del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Al termine dei periodi di divieto al lavoro, la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che le sarebbero spettati durante l'assenza.