Maternitą e paternitą
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Il diritto alla sicurezza e alla salute
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Il T.U., recepisce la normativa per il “miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”, ribadendo l’obbligo della “valutazione dei rischi” per le lavoratrici gestanti che deve essere effettuato dal datore di lavoro, secondo le vigenti disposizioni.
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E’ vietato adibire la lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che non possa essere spostata ad altre mansioni. L’interdizione è disposta dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro.
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E’ prevista l’anticipazione del congedo di maternità a tre mesi prima della data presunta del parto in caso di lavori gravosi o pregiudizievoli. Le lavoratrici possono inoltre assentarsi dal lavoro, fin dall’inizio della gestazione, per uno o più periodi, sulla base di accertamento medico, qualora ricorrano determinate condizioni ritenute dannose alla salute della donna e del bambino. L’interdizione anticipata è disposta dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice.
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Vige il divieto di prestare lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanzafino ad un anno di età del bambino ed in altre situazioni indicate dal T.U.
Inoltre:
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Le lavoratrici gestanti hanno il diritto di assentarsi durante l’orario di lavoro, senza perdita della retribuzione, per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite medico specialistiche. Per fruire di tali permessi le lavoratrici dovranno presentare apposita domanda al datore di lavoro e, successivamente, la relativa documentazione giustificativa.

