Pensioni
► Pensione anticipata per lavori usuranti


Il 26 maggio 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 67/2011 “Beneficio pensionistico per i lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pensanti” che ha introdotto delle importanti diposizioni in materia di lavori cosiddetti usuranti.

 
Soggetti interessati
Sono i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti tipologie lavorative:

-  Lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nelle attività di cui al cosiddetto decreto Salvi del 1999 (es. lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell'amianto);

Lavoratori notturni
 lavoro a turno (differenziati in base alle notti lavorate nell’anno): con periodi notturni di almeno 6 ore e per almeno 78 gg. all'anno – da 72 gg. a 77 gg – da 64 gg. a 71 gg.
lavoro notturno per almeno 3 ore (da ore 24,00 a 05,00) per l’intero anno

-  Lavoratori addetti alla“linea catena” la cosiddetta “catena di montaggio”;

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

 
Requisiti
Le condizioni richieste per accedere al pensionamento con un requisito agevolato sono diversificate in relazione alla data di decorrenza della pensione.
  • Per le decorrenze fino al 2017: lavoro prestato in attività usuranti per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
  • A regime, a partire dalle decorrenze dal 2018: lavoro prestato in attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
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Benefici
Il beneficio previdenziale si sostanzia in un anticipo della decorrenza della pensione di anzianità il cui diritto si perfeziona con la combinazione della somma tra età anagrafica e anzianità contributiva (il c.d. sistema delle quote).
A regime (dal 2013) è prevista una riduzione dell’età anagrafica di 3 anni e una quota inferiore di 3 anni rispetto a quella richiesta in via generale.
Per il lavoratori notturni con meno di 78 notti all’anno è previsto un beneficio ridotto.
 
Nel periodo transitorio (periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2012) c’è una modulazione della riduzione dell’età e della “Quota”, tempo per tempo, secondo una specifica scansione temporale
 
Domanda 
Il Decreto n. 67/2011 dispone una specifica disciplina per la presentazione delle domande. Il lavoratore deve in primo luogo presentare la richiesta di attribuzione del beneficio all'ente previdenziale di iscrizione - attraverso una cosiddetta pre-domanda -  rispettando il seguente schema temporale:
 
· entro il 30 settembre 2011 per i lavoratori che hanno già maturato o matureranno i requisiti entro il medesimo anno 2011; 
· entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati per i lavoratori che maturano i requisiti a far data dal 2012.
 
Alla richiesta di riconoscimento dei benefici andrà allegata la documentazione a comprova dello svolgimento delle attività indicate dal decreto (libro matricola, contratto collettivo, schemi di turnazione, registro presenze, etc.).
 
Una volta presentata l’istanza di richiesta dei benefici, con la relativa documentazione e gli elementi di prova di data certa, l’Inps (o altro Ente previdenziale interessato) indicherà al lavoratore la maturazione del diritto e la finestra di uscita e solo successivamente il lavoratore potrà accedere al pensionamento previa cessazione del rapporto di lavoro e fermo restando la presentazione della domanda vera e propria.
 
Gli uffici di Patronato ITAL Uil sono gratuitamente a disposizione dei lavoratori per analizzare la situazione previdenziale e lavoristica e per la presentazione delle istanze all'Ente previdenziale.