Pensioni
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Pensione anticipata per lavori usuranti
Il 26 maggio 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 67/2011 “Beneficio pensionistico per i lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pensanti” che ha introdotto delle importanti diposizioni in materia di lavori cosiddetti usuranti.
Soggetti interessati
Sono i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti tipologie lavorative:
- Lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nelle attività di cui al cosiddetto decreto Salvi del 1999 (es. lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell'amianto);
- Lavoratori notturni :
lavoro a turno (differenziati in base alle notti lavorate nell’anno): con periodi notturni di almeno 6 ore e per almeno 78 gg. all'anno – da 72 gg. a 77 gg – da 64 gg. a 71 gg.
lavoro notturno per almeno 3 ore (da ore 24,00 a 05,00) per l’intero anno
- Lavoratori addetti alla“linea catena” la cosiddetta “catena di montaggio”;
- Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.
Requisiti
Le condizioni richieste per accedere al pensionamento con un requisito agevolato sono diversificate in relazione alla data di decorrenza della pensione.
- Per le decorrenze fino al 2017: lavoro prestato in attività usuranti per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
- A regime, a partire dalle decorrenze dal 2018: lavoro prestato in attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Benefici
Il beneficio previdenziale si sostanzia in un anticipo della decorrenza della pensione di anzianità il cui diritto si perfeziona con la combinazione della somma tra età anagrafica e anzianità contributiva (il c.d. sistema delle quote).
A regime (dal 2013) è prevista una riduzione dell’età anagrafica di 3 anni e una quota inferiore di 3 anni rispetto a quella richiesta in via generale.
Per il lavoratori notturni con meno di 78 notti all’anno è previsto un beneficio ridotto.
Nel periodo transitorio (periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2012) c’è una modulazione della riduzione dell’età e della “Quota”, tempo per tempo, secondo una specifica scansione temporale
Domanda
Il Decreto n. 67/2011 dispone una specifica disciplina per la presentazione delle domande. Il lavoratore deve in primo luogo presentare la richiesta di attribuzione del beneficio all'ente previdenziale di iscrizione - attraverso una cosiddetta pre-domanda - rispettando il seguente schema temporale:
· entro il 30 settembre 2011 per i lavoratori che hanno già maturato o matureranno i requisiti entro il medesimo anno 2011;
· entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati per i lavoratori che maturano i requisiti a far data dal 2012.
Alla richiesta di riconoscimento dei benefici andrà allegata la documentazione a comprova dello svolgimento delle attività indicate dal decreto (libro matricola, contratto collettivo, schemi di turnazione, registro presenze, etc.).
Una volta presentata l’istanza di richiesta dei benefici, con la relativa documentazione e gli elementi di prova di data certa, l’Inps (o altro Ente previdenziale interessato) indicherà al lavoratore la maturazione del diritto e la finestra di uscita e solo successivamente il lavoratore potrà accedere al pensionamento previa cessazione del rapporto di lavoro e fermo restando la presentazione della domanda vera e propria.
Gli uffici di Patronato ITAL Uil sono gratuitamente a disposizione dei lavoratori per analizzare la situazione previdenziale e lavoristica e per la presentazione delle istanze all'Ente previdenziale.