Pensioni
► Lavoratori parasubordinati (Pag 1 di 2)


Per i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione, l’obbligo assicurativo alla gestione separata presso l’Inps è stato introdotto dalla legge di riforma del sistema pensionistico 335 del 1995.

i lavoratori interessati, professionisti, collaboratori, venditori porta a porta, spedizionieri doganali, gli associati in partecipazione, dottorandi, devono richiedere l’iscrizione alla Gestione Separata che si effettua contestualmente all’inizio dell’attività.

CONTRIBUTI

L’aliquota  contributiva che va applicata all’imponibile previdenziale per l’anno 2009 è pari a:

lavoratori non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolati di pensione, 25,72% (di cui 0,72% per maternità, mala_ ttia, Anf);

lavoratori assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie o già pensionati, 17%.

Ripartizione dell’onere contributivo

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).
Per i soli associati in partecipazione, la ripartizione è fissata nella misura del 55 per cento a carico dell’associante e del 45 per cento a carico dell’associato.

 

Riscatti

Gli iscritti alla Gestione Separata hanno la possibilità di riscattare i periodi di collaborazione coordinata e continuativa svolta prima del 1.4.1996, data in cui è sorto l’obbligo di iscrizione alla gestione stessa. Il periodo massimo riscattabile non può superare i 5 anni. E’ possibile riscattare anche i periodi di studio conclusi con diploma di laurea e titoli equiparati.

Versamenti volontari

I lavoratori parasubordinati possono richiedere all’Inps l’autorizzazione ai versamenti volontari. L’autorizzazione può essere concessa ai lavoratori che abbiano versato almeno un anno di contributi obbligatori nei cinque anni precedenti la domanda.

 

PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE

I lavoratori parasubordinati che versano l’aliquota contributiva più alta - 25,72% per l’anno 2009 -  beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare e della tutele della maternità e paternità, anche dell’indennità di malattia.

 

Assegno per il nucleo familiare
La concessione e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare e dai redditi complessivi da essi posseduti.
L’importo viene stabilito il 1° luglio di ogni anno e varia in base al reddito dell’anno solare precedente. L’assegno viene concesso a domanda che deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti.

Maternità
Per avere diritto all’indennità di maternità occorrono almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori alla data del parto. Per ricevere l’indennità, è necessario astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa.  L’indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati.
Per i parti verificatisi dal 1° gennaio 2007, viene anche riconosciuto un trattamento economico, per la durata di 3 mesi, entro il primo anno di vita del bambino (anche nei casi di adozione o affidamento), la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità.

Malattia
l’indennità di malattia spetta per un periodo massimo non superiore ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro  e comunque non inferiore a 20 giorni nell’anno solare, con esclusione delle malattie inferiori a 4 giorni.

Per i periodi di degenza ospedaliera il massimo indennizzabile è pari a 180 giorni nell’anno solare. Per ottenere l’indennità però l’assicurato deve essere in possesso  - nell’anno precedente la malattia - di un reddito non superiore al 70% del massimale contributivo (€ 64.118) ed avere almeno tre mensilità di contributi versati nella Gestione Separata.

Per la certificazione di malattia e per i controlli durante le fasce di reperibilità, si applicano le norme di carattere generale.

Indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto
E’ una misura di sostegno al reddito, introdotta in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 calcolata in base al 10% del reddito percepito nell’anno precedente e che per il solo anno 2009 sarà incrementata di un ulteriore 10% (20% del reddito percepito nell’anno 2008).
I requisiti per averne diritto sono operare in regime di monocommittenza (tale condizione deve riguardare l’ultimo rapporto di lavoro prima della fine lavoro); avere conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a € 5.000 e pari o inferiore ad € 13.819 (minimale contributivo per l’anno 2008); avere accreditate nella Gestione Separata nell’anno di riferimento almeno tre mensilità di contribuzione (reddito minimo 2009 pari a € 3.560) e nell’anno precedente un numero di mesi coperti da contribuzione non inferiore a tre e non superiore a dieci presso la stessa Gestione separata.
Il diritto a percepire questa prestazione è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.
La domanda va presentata entro 30 giorni dall’evento “fine lavoro”.

 

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