Pensioni
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
► Assegno ordinario di invaliditā


Spetta ai lavoratori con almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione (di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda), affetti da infermità fisica o mentale che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa.

Ha validità triennale; può essere confermato due volte per ulteriori 3 anni e diventa definitivo con il terzo riconoscimento. Al raggiungimento dell’età pensionabile, e in presenza dei requisiti necessari, si trasforma in pensione di vecchiaia.

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In presenza di redditi da lavoro superiori a determinate soglie l'importo dell'assegno viene in ogni caso ridotto in base alle seguenti percentuali:

Percentuale di riduzione Limite di reddito per l'anno 2011
25% da € 24.306,36 a € 30.382,95
50% da €30.382,96  in poi

In aggiunta a questa riduzione operano le norme di cumulo previste per i pensionati che svolgono attività lavorativa. In caso di lavoro dipendente il datore di lavoro trattiene per conto dell'Inps il 50% della parte eccedente il trattamento minimo che per l'anno 2011 è pari a € 467,43 mensili. In caso di lavoro autonomo la quota non cumulabile è pari al 30% della parte eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Nota bene: il divieto di cumulo previsto per i pensionati che lavorano non si applica nel caso in cui l'assegno di invalidità risulta liquidato sulla base di almeno 40 anni di contribuzione.