Pensioni
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
► Pensione di anzianitą



Spetta prima del compimento dell’età pensionabile ed è legata al raggiungimento di una determinata età e anzianità contributiva.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti sono 58 anni di età e 35 anni di contribuzione.
A partire dal 1° luglio 2009 si applica il cosiddetto "sistema delle Quote" che prevede comunque il raggiungimento di un’età anagrafica minima diversificata di un anno nel caso di lavoratori dipendenti o autonomi. Fino al 31.12.2010 la quota prevista per i lavoratori dipendenti è 95 e l’età anagrafica minima è di 59 anni (ad esempio, quota 95 potrà essere raggiunta con 60 anni di età e 35 anni di contributi oppure con 59 anni di età e 36 anni di contributi).
Nota bene: ai fini del raggiungimento della quota non sono utili i contributi figurativi per malattia e disoccupazione (fanno eccezione i contributi figurativi accreditati per trattamento speciale in agricoltura e, limitatamente ai periodi dal 1.1.2001, quelli accreditati per trattamento speciale edile).


In alternativa è possibile andare in pensione con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.
Nota bene: ai fini del raggiungimento dei 40 anni sono utili tutti i contributi (compresi  i figurativi per malattia e disoccupazione) a condizione che almeno 35 anni siano raggiunti senza malattia e disoccupazione.

 
Per accedere al pensionamento di anzianità occorre in ogni caso cessare il rapporto di lavoro.

Solo per le donne è previsto l’accesso alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti, a condizione che optino per una liquidazione del relativo trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c.d. regime sperimentale donne).

 

ANNO

REQUISITI

dal 1/1/08 al 30/06/09 

58 + 35

dal 1/7/09 al 31/12/10 

59 + 36 (quota 95) 
60 + 35 (quota 95)

2011 - 2012

60 + 36 (quota 96)
61 + 35 (quota 96)

2013 - 2014

61 + 36 (quota 97) 
62 + 35 (quota 97)

 

Ai lavoratori dipendenti che matureranno, a far data dal 1° gennaio 2011, i previsti requisiti per accedere alla pensione di anzianità (con 40 anni ovvero con il sistema della quote), si applicheranno le nuove finestre c.d. a “scorrimento” con il differimento dell’accesso a pensione di 12 mesi dal momento del perfezionamento dei previsti requisiti.  Il nuovo regime delle decorrenze si applica anche alle donne che optino per l’accesso a pensione tramite il sopra richiamato “regime sperimentale donne”.

Continueranno invece ad applicarsi le vecchie decorrenze nei confronti di coloro che perfezionano i predetti requisiti entro il 31/12/2010, ancorché a tale data non si siano ancora aperte le finestre d’uscita previste dalla previgente disciplina.

 

Finestre d’uscita per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che a far data dal 1°gennaio 2011 maturano i requisiti di accesso alla pensione di anzianità: la pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

 

Finestre d’uscita per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che perfezionano requisiti d’accesso alla pensione di anzianità entro il 31/12/2010:   

Finestre di accesso alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti con contributi inferiori a 40 anni

REQUISITI ENTRO

DECORRENZA

     1° semestre

1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti

     2° semestre

1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti

 

Finestre di accesso alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti con almeno 40 anni di contributi

REQUISITO CONTRIBUTIVO ENTRO

DECORRENZA

 

 

1° trimestre

 

1° luglio stesso anno (se l’interessato ha compiuto i 57 anni di età entro il 30 giugno);

1° ottobre stesso anno (se l'interessato ha compiuto i 57 anni entro il 30 settembre);

1° gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni  

2° trimestre

 

1° ottobre stesso anno (se l’interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre);

1° gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni

3° trimestre

1°gennaio anno successivo a prescindere dall’età

4° trimestre

1° aprile  anno successivo a prescindere dall'età