Pensioni
►Lavoratori dipendenti pubblici e privati
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Pensione di anzianitą
Spetta prima del compimento dell’età pensionabile ed è legata al raggiungimento di una determinata età e anzianità contributiva.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti sono 58 anni di età e 35 anni di contribuzione.
A partire dal 1° luglio 2009 si applica il cosiddetto "sistema delle Quote" che prevede comunque il raggiungimento di un’età anagrafica minima diversificata di un anno nel caso di lavoratori dipendenti o autonomi. Fino al 31.12.2010 la quota prevista per i lavoratori dipendenti è 95 e l’età anagrafica minima è di 59 anni (ad esempio, quota 95 potrà essere raggiunta con 60 anni di età e 35 anni di contributi oppure con 59 anni di età e 36 anni di contributi).
Nota bene: ai fini del raggiungimento della quota non sono utili i contributi figurativi per malattia e disoccupazione (fanno eccezione i contributi figurativi accreditati per trattamento speciale in agricoltura e, limitatamente ai periodi dal 1.1.2001, quelli accreditati per trattamento speciale edile).
In alternativa è possibile andare in pensione con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.
Nota bene: ai fini del raggiungimento dei 40 anni sono utili tutti i contributi (compresi i figurativi per malattia e disoccupazione) a condizione che almeno 35 anni siano raggiunti senza malattia e disoccupazione.
Per accedere al pensionamento di anzianità occorre in ogni caso cessare il rapporto di lavoro.
Solo per le donne è previsto l’accesso alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti, a condizione che optino per una liquidazione del relativo trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c.d. regime sperimentale donne).
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ANNO |
REQUISITI |
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dal 1/1/08 al 30/06/09 |
58 + 35 |
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dal 1/7/09 al 31/12/10 |
59 + 36 (quota 95) |
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2011 - 2012 |
60 + 36 (quota 96) |
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2013 - 2014 |
61 + 36 (quota 97) |
Ai lavoratori dipendenti che matureranno, a far data dal 1° gennaio 2011, i previsti requisiti per accedere alla pensione di anzianità (con 40 anni ovvero con il sistema della quote), si applicheranno le nuove finestre c.d. a “scorrimento” con il differimento dell’accesso a pensione di 12 mesi dal momento del perfezionamento dei previsti requisiti. Il nuovo regime delle decorrenze si applica anche alle donne che optino per l’accesso a pensione tramite il sopra richiamato “regime sperimentale donne”.
Continueranno invece ad applicarsi le vecchie decorrenze nei confronti di coloro che perfezionano i predetti requisiti entro il 31/12/2010, ancorché a tale data non si siano ancora aperte le finestre d’uscita previste dalla previgente disciplina.
Finestre d’uscita per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che a far data dal 1°gennaio 2011 maturano i requisiti di accesso alla pensione di anzianità: la pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
Finestre d’uscita per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che perfezionano requisiti d’accesso alla pensione di anzianità entro il 31/12/2010:
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Finestre di accesso alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti con contributi inferiori a 40 anni |
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REQUISITI ENTRO |
DECORRENZA |
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1° semestre |
1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti |
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2° semestre |
1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti |
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Finestre di accesso alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti con almeno 40 anni di contributi |
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REQUISITO CONTRIBUTIVO ENTRO |
DECORRENZA |
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1° trimestre |
1° luglio stesso anno (se l’interessato ha compiuto i 57 anni di età entro il 30 giugno); 1° ottobre stesso anno (se l'interessato ha compiuto i 57 anni entro il 30 settembre); 1° gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni |
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2° trimestre |
1° ottobre stesso anno (se l’interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre); 1° gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni |
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3° trimestre |
1°gennaio anno successivo a prescindere dall’età |
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4° trimestre |
1° aprile anno successivo a prescindere dall'età |

