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03/03/2010
Periodi di maternità:
 
Nelle scorse settimane, l'Inpdap, con l’emanazione di una specifica nota operativa, è tornata a occuparsi del riconoscimento dei periodi di maternità previsti dagli articoli 25 e 35 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Fino ad ora, a seconda se l’evento maternità si sia collocato prima o dopo il 17 gennaio 1972, venivano accreditate un numero differente di settimane / mesi come di seguito riportato:
  • maternità anteriori al 17 gennaio 1972: 6 settimane prima del parto – 8 settimane successive al parto;
  • maternità successive al 16 gennaio 1972: 2 mesi prima del parto – 3 mesi dopo il parto.
Oggi, l’Istituto previdenziale riconosce a tutte le donne 5 mesi per evento di congedo di maternità, anche se la nascita è avvenuta prima del 17 gennaio.
Nella nota, tuttavia, l’Istituto non fornisce indicazioni circa i riconoscimenti dei periodi, inferiori a 5 mesi, già avvenuti.
A seguito di ciò possono, pertanto, verificarsi le seguenti situazioni:
  1. le lavoratrici ancora in servizio possono presentare idonea istanza all’Inpdap competente per il riconoscimento del periodo, fermo restando il possesso del quinquennio contributivo all’atto della domanda di accredito;
  2. le lavoratrici ancora in servizio alle quali è stato riconosciuto il periodo di 6 settimane prima e 8 dopo il parto possono presentare istanza di riesame per integrare il periodo già accreditato, fino a concorrenza dei 5 mesi, fermo restando il possesso del quinquennio contributivo all’atto della presentazione della domanda di accredito;
  3. per le lavoratrici cessate dal servizio con riconoscimento sulla pensione del periodo di congedo di maternità limitato rispetto ai cinque mesi attuali, nel silenzio dell’Inpdap, è necessario presentare subito la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico con la valutazione del maggior periodo al fine di evitare eventuali prescrizioni.

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