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03/03/2010
Emersione del lavoro irregolare nell’attività di assistenza e sostegno alle famiglie

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione, ha diramato due circolari in merito alla documentazione richiesta per assolvere il requisito richiesto dell’idoneità dell’alloggio del lavoratore straniero regolarizzato.

In ambedue le circolari, la 1354 del 18 febbraio e la 1396 del 19 febbraio, viene ribadito che se il lavoratore dimora presso il datore di lavoro, ovvero è ospite presso terza persona, non deve essere richiesto a quale titolo (atto di proprietà, contratto di affitto) i soggetti ospitanti detengano l’alloggio indicato dal lavoratore.
Pertanto, nel caso di cittadino straniero alloggiato presso il datore di lavoro o presso terza persona, la documentazione da presentare riguardo l’alloggio al momento della convocazione al SUI è la seguente:

  • Certificato di idoneità dell’alloggio, rilasciato dal Comune competente, ovvero ricevuta attestante l’avvenuta richiesta presentata da parte del datore di lavoro o terza persona ospitante;
  • Cessione di fabbricato per ospitalità presentata sempre dal datore di lavoro o dalla terza persona ospitante, presso i Commissariati o Autorità di PS.

Nella Circolare 1354 viene affermato che in caso di mancata presentazione delle parti (datore di lavoro e lavoratore) alla data di convocazione presso il SUI senza giustificato motivo la domanda di emersione viene archiviata con la conseguente cessazione degli effetti sospensivi, previsti dalla L.102/09, sui procedimenti penali ed amministrativi in capo sia al datore di lavoro che al lavoratore straniero.

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